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Con Fotografia

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Maggio 2, 2025 by [post_author_posts_link_outside_loop]

Come Avere la Liberatoria di un Assegno Impagato

Quando un assegno torna impagato per mancanza di fondi il traente rischia, già allo scadere del termine di presentazione del titolo, l’avvio del protesto con l’iscrizione nel Registro informatico e tutte le conseguenze che ne derivano: sanzioni del Prefetto, divieto di emettere nuovi assegni, revoca di bancomat e carte di credito, segnalazione alla CAI. La legge 15 dicembre 1990 n. 386 concede però un’ultima possibilità: pagare integralmente il creditore entro sessanta giorni dalla fine del periodo utile per la presentazione e dimostrare il pagamento con un atto avente data certa. Solo così si evita o si fa cancellare il protesto e si neutralizzano le sanzioni amministrative. La prova richiesta è la quietanza liberatoria (o, in alternativa, l’attestazione bancaria di un «deposito vincolato» a favore del creditore).

Indice

  • 1 Che cos’è la quietanza liberatoria
  • 2 Passaggi operativi per il debitore
  • 3 Il deposito vincolato come alternativa
  • 4 Cosa succede una volta depositata la liberatoria
  • 5 Scadenze da ricordare
  • 6 Se il protesto è già trascorso e non si è potuto pagare in tempo
  • 7 Documenti da portare all’autentica comunale
  • 8 Quanto costa complessivamente
  • 9 Consigli pratici per non sbagliare

Che cos’è la quietanza liberatoria

Non basta un semplice “ricevuta” perché il pagamento sia opponibile alla banca o al notaio che ha levato il protesto. La quietanza liberatoria è una dichiarazione del portatore in cui egli:

  • attesta di aver incassato l’importo facciale più interessi, penale del 10 % e spese di protesto;
  • “libera” espressamente il debitore da ogni obbligazione relativa a quel titolo di credito.

Per essere valida la firma del creditore va autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale abilitato (ufficiale d’anagrafe del Comune). La Cassazione ha ribadito che l’art. 8-3° comma della legge 386/1990 non ammette forme equipollenti: solo la firma autenticata o l’attestazione di deposito vincolato garantiscono la certezza della data e impediscono accordi fraudolenti.

Passaggi operativi per il debitore

Contattare il creditore e saldare il dovuto

Entro 60 giorni versare:

  • la somma indicata sull’assegno;
  • gli interessi legali maturati;
  • la penale del 10 % prevista dall’art. 9 l. 386/1990;
  • le spese di protesto o di constatazione equivalente (se già sostenute).

Il pagamento può avvenire in contanti, con bonifico immediato, assegno circolare o tramite deposito vincolato presso la banca trattaria intestato al portatore: in questo secondo caso sarà l’istituto a rilasciare l’attestazione sostitutiva della quietanza.

Redigere la quietanza

Si utilizza un modello conforme all’art. 8, che contenga:

  • dati di chi firma (creditore);
  • estremi completi dell’assegno (numero, importo, banca, filiale, data di emissione, numero di c/c);
  • identificazione del traente (debitore);
  • dichiarazione di avvenuto pagamento di importo, interessi, penale e spese;
  • formula finale «nulla più a pretendere».

Autenticare la firma

Il creditore si reca dal notaio (costi variabili) oppure presso gli uffici demografici del Comune: qui l’autentica costa la marca da bollo da € 16 più diritti di segreteria (circa € 0,50) e viene rilasciata a vista. Occorre un documento d’identità valido; il debitore non deve essere presente.

Consegnare la quietanza alla banca (o al notaio) che ha levato il protesto

La copia autenticata va depositata allo sportello dove l’assegno è stato presentato o, se il protesto è già stato elevato, al notaio rogante. L’istituto registra l’estinzione e non invia la segnalazione alla CAI; se il protesto è già iscritto, la banca rilascia l’attestazione da produrre in Camera di Commercio per la cancellazione.

Il deposito vincolato come alternativa

Se il creditore non è reperibile o rifiuta di firmare, il debitore può versare la cifra dovuta su conto vincolato acceso presso la stessa banca trattaria. L’istituto rilascia un’attestazione che sostituisce la quietanza e va presentata con le stesse modalità e negli stessi termini di sessanta giorni. Anche questo documento deve indicare numero di assegno, importo, data e beneficiario, e scaturisce da un versamento irrevocabile a favore del portatore.

Cosa succede una volta depositata la liberatoria

  • La banca aggiorna i propri archivi e, se il protesto non è stato ancora pubblicato, ferma la procedura.
  • Se l’iscrizione è già avvenuta, il debitore ottiene dalla banca una certificazione con la quale potrà presentare istanza di cancellazione al Registro Informatico dei Protesti presso la Camera di Commercio.
  • La stessa documentazione si utilizza davanti alla Prefettura per l’archiviazione del procedimento sanzionatorio e alla CAI per la rimozione della segnalazione.

Il tutto è possibile solo se i documenti riportano una data certa compresa nei sessanta giorni.

Scadenze da ricordare

Termine Che cosa fare entro il termine Conseguenza se scade
60 giorni dal termine di presentazione dell’assegno Pagare importo + interessi + penale + spese e ottenere quietanza autenticata o attestazione di deposito vincolato Protesto definitivo, sanzioni pecuniarie del Prefetto, revoca assegni e carte, segnalazione CAI

Se il protesto è già trascorso e non si è potuto pagare in tempo

Dopo l’iscrizione definitiva occorre attendere 12 mesi e chiedere la “riabilitazione” al tribunale competente, dimostrando di avere comunque estinto il debito; la quietanza liberatoria rimane documento indispensabile da allegare.

Documenti da portare all’autentica comunale

  • Quietanza compilata in originale;
  • Documento di identità del creditore;
  • Marca da bollo da € 16;
  • Eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal Comune (prenotazione, modulo richiesto dallo sportello).

Il procedimento è standardizzato: molti Comuni mettono a disposizione il fac-simile scaricabile e ricordano che l’autentica viene effettuata «a vista allo sportello previo appuntamento».

Quanto costa complessivamente

  • Marca da bollo € 16,00;
  • Diritti comunali € 0,50 circa (variabili);
  • Nessun costo se si opta per l’autentica notarile già inclusa in altra pratica (diversamente, onorario da concordare).
    Le eventuali spese di protesto dipendono dal notaio levatore e vanno rimborsate al portatore.

Consigli pratici per non sbagliare

Agire subito, perché il conteggio di sessanta giorni scorre veloce; usare mezzi di pagamento tracciabili; redigere la quietanza rispettando integralmente il modello normativo; verificare che la data sull’autentica rientri nel termine; consegnare la documentazione alla banca senza indugio e conservare copia di ogni carta. Così facendo si evita la pubblicazione del protesto e si mantiene intatta l’operatività bancaria, con un costo amministrativo minimo rispetto ai danni che deriverebbero da una segnalazione a Prefettura e CAI.

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